Ad Aprile avremo i primi divieti di circolazione dei mezzi pesanti (con portata complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dei centri abitati in aggiunta a quelli che scattano ogni domenica mattina, generalmente dalle 09:00 fino alle 22:00 ; cogliamo l’occasione quindi per pubblicare il calendario che il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato per il 2025, ricordando che per ragioni eccezionali potrebbero sempre essere introdotti divieti aggiuntivi specifici, sia a livello nazionale che localmente dalle singole prefetture. La circolazione sarà vietata:
• tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a settembre);
• i sabati di luglio e gli ultimi tre sabati di agosto dalle 8,00 alle 16,00; i primi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00;
• i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week end di luglio e primi due week end di agosto, Natale).
Per agevolare il trasporto intermodale le limitazioni alla circolazione terminano 4 ore prima per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, nonché ai terminal intermodali collocati in posizione strategica. L’anticipazione si applica anche ai veicoli viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero. L’elenco degli interporti e dei terminal intermodali è il seguente:
• interporti di Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Iesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona;
• terminal intermodali di Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste e Voltri (GE).
I divieti non si applicano per i veicoli impegnati in trasporti intermodali che hanno origine o destinazione all’interno dei confini nazionali purché siano muniti di documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico, nonché siano muniti di prenotazione o titolo di viaggio per
l’imbarco.
Sono esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati stradarotaia o strada-mare, purché muniti di documentazione che attesti il trasporto combinato stesso. La tratta stradale iniziale o terminale non deve superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco. Parimenti sono esclusi dai divieti i veicoli impiegati in trasporti intermodali diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime definite “autostrade del mare” ai sensi del DM 31.1.2007. L’esonero dai divieti è previsto inoltre per i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e scarico delle merci.
Vi ricordiamo che il personale della SISTEMA SPEDIZIONI è a vostra completa disposizione per darvi assistenza a tutte le vostre esigenze di trasporto e spedizione.
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